Cosenza, 20.02.2019

Gli atti di disposizione effettuati dai coniugi in sede di separazione e divorzio sono esenti da imposte e tasse

Si segnala una importante sentenza della Commissione Tributaria Regionale Friuli Venezia Giulia (Commissione Tributaria Regionale, sez. I – Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 249/18; depositata il 12 dicembre), con la quale la Commissione ha chiarito come gli atti dispositivi del patrimonio in genere, scaturenti dalla negoziazione che i coniugi compiono in sede di separazione e divorzio, non sono altro che contratti tipici, la cui causa è quella di definire in modo non contenzioso e tendenzialmente definitivo la crisi di coppia. Per questo motivo, tali contratti (definiti “contratti della crisi coniugale”) devono ritenersi esenti da imposte e tasse.

FATTO. A seguito della sottoscrizione e registrazione di un ‘verbale di conciliazione’ stipulato nel corso di una causa di separazione, con il quale gli ex coniugi stipulavano anche accordi sui beni di loro proprietà procedendo allo scioglimento della comunione legale, l’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di liquidazione e richiedeva il pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. L’avviso veniva impugnato e il ricorrente chiedeva, in particolare, l’esenzione prevista dall’art. 19 l. n. 74/1987 per gli atti relativi al procedimento di divorzio, estesa dalla Corte Costituzionale a quelli di separazione. La Commissione Tributaria Provinciale di Udine accoglieva il ricorso e l’Ufficio, ribadendo la legittimità delle pretese tributarie, decideva di appellare la pronuncia.

La sentenza. La Commissione Tributaria Regionale, con la richiamata sentenza, dando seguito all’orientamento più recente, ha affermato che «sono esenti da imposte e tasse tutti gli atti, anche dispositivi del patrimonio in genere, che scaturiscono da accordi fra coniugi in sede di procedimenti di separazione e di divorzio». La Commissione ha precisato, peraltro, che gli accordi intervenuti in tale fase, compresi quelli che prevedono trasferimenti mobiliari o immobiliari, hanno carattere di negoziazione globale e assumono la qualifica di contratti tipici, la cui causa è quella di definire in modo non contenzioso e tendenzialmente definitivo la crisi coniugale. Per tale motivo, i c.d. “contratti della crisi coniugale” devono ritenersi esenti da imposte e tasse.

avvocato Walter Perrotta